La legge approvata dal Senato il 16 ottobre 2024, nota come “legge Varchi” e fortemente sostenuta dal governo Meloni, ha modificato il comma 6 dell’articolo 12 della legge n. 40/2004 introducendo la punibilità extraterritoriale della gestazione per altri (GPA). Con 84 voti favorevoli e 58 contrari, il reato non riguarda più soltanto la surrogazione di maternità realizzata in Italia, ma anche quella compiuta legittimamente all’estero da cittadini italiani La norma prevede pene che vanno dalla reclusione da tre mesi a due anni e una sanzione pecuniaria compresa tra 600.000 e 1 milione di euro
Le implicazioni di questa legge sono di vasta portata: colpiscono il diritto alla genitorialità, introducono una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, forzano i confini del principio di legalità penale e contravvengono agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia. Di seguito, un’analisi approfondita dei motivi per cui la legge Meloni:
Vulnera diritti inviolabili di genitori e neonati
Contrasta il principio di uguaglianza e non discriminazione
Soffoca il principio di legalità e territorialità penale
Infrange obblighi costituzionali e internazionali
Espone a profili di incostituzionalità
1. Violazione dei diritti inviolabili (art. 2 e 31 Cost.)
L’articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili della persona e l’articolo 31 consacra la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù come interesse della Repubblica. Criminalizzare genitori che, manifestando il desiderio di paternità o maternità, ricorrono a una procedura lecita all’estero significa:
Colpire il legame famigliare già consolidato con il minore nato tramite GPA, ostacolando il riconoscimento del loro status e creando incertezza giuridica sul rapporto genitore-figlio.
Punire il progetto genitoriale, che rientra tra i diritti fondamentali tutelati in ambito internazionale e costituzionale, senza un valido motivo di ordine pubblico che giustifichi l’accanimento punitivo
Il risultato è un’ingiusta compressione del diritto alla famiglia, inteso come “formazione sociale” protetta dalla Carta.
2. Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
L’articolo 3 Cost. sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, vietando ogni discriminazione basata su condizioni personali e sociali. La normativa Meloni, invece:
Tratta in modo diseguale cittadini italiani e stranieri: solo il cittadino italiano che si reca all’estero per GPA può essere perseguito, mentre genitori stranieri con un bambino nato tramite GPA fuori dai confini nazionali non subiscono sanzioni al rientro in Italia
Impatta in modo sproporzionato le coppie meno abbienti, che potrebbero non disporre delle risorse per affrontare lunghe battaglie legali o saldare sanzioni milionarie.
Questa disparità di trattamento viola il principio e rende la norma facilmente attaccabile sotto il profilo costituzionale.
3. Eccesso sul principio di legalità e territorialità penale (art. 25 Cost.)
Secondo l’articolo 25 della Costituzione, “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e il diritto penale italiano si applica, in via ordinaria, solo a fatti commessi sul territorio nazionale. La “punibilità universale” per un atto lecito all’estero solleva tre criticità:
Retroattività della norma: genitori che hanno concluso il percorso di GPA prima dell’entrata in vigore della legge rischiano tuttora di essere perseguiti.
Assenza di genuina violazione di ordine pubblico: i reati extraterritoriali sono tradizionalmente riservati a ipotesi gravi quali genocidio, tortura o tratta di esseri umani, non a decisioni privati e non violente quali la GPA.
Sproporzione tra reato e pena: la sanzione massima – reclusione fino a due anni e multa fino a 1 milione di euro – appare scandalosamente eccessiva rispetto al mero affidamento dell’embrione
In questo modo, la norma calpesta il principio di legalità penale e sembra scritta più per finalità ideologiche che per tutelare un interesse pubblico effettivo.
4. Contrasto con obblighi internazionali ed europei
4.1. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
L’articolo 8 CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In diverse sentenze – tra cui S.H. and Others v. Austria – la Corte EDU ha condannato Stati che limitavano l’accesso alle tecniche di procreazione assistita effettuate all’estero, ritenendo tali restrizioni incoerenti e sproporzionate rispetto all’interesse pubblico invocato. La norma italiana, estendendo la punibilità extraterritoriale, appare incompatibile con tali principi.
4.2. Trattati ONU sui diritti dell’infanzia
La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, ratificata dall’Italia, stabilisce che l’“interesse superiore del bambino” deve guidare ogni decisione che lo riguarda. Esporre i genitori a procedimenti penali e sanzioni gravose crea un clima di insicurezza giuridica e stress psicologico sul bambino, compromettendo i suoi diritti fondamentali.
4.3. Carta dei Diritti Fondamentali UE
La Carta UE riconosce l’integrità della persona (art. 3) e vieta discriminazioni basate su condizioni personali (art. 21). L’Italia, come membro UE, è tenuta a conformarsi a tali principi, pertanto la legge Meloni rischia sanzioni per violazione del diritto comunitario.
5. Profili di incostituzionalità
Le doglianze principali che potranno essere sollevate davanti alla Corte Costituzionale sono:
Eccesso di potere punitivo: la normativa eccede la finalità di tutela della dignità umana, configurando un atteggiamento punitivo sproporzionato rispetto al fatto.
Violazione dei diritti fondamentali: compromissione del diritto alla famiglia (art. 29–31 Cost.), al rispetto della vita privata (art. 2 Cost.) e al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Contrasto con obblighi europei e internazionali: incompatibilità con la CEDU, la Carta UE e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Diversi commentatori e giuristi hanno già annunciato ricorsi in via principale e incidentale, sottolineando l’impossibilità di difendere la coerenza del testo normativo con la Carta costituzionale e i trattati internazionali
6. Conclusioni e prospettive
La legge Meloni sulla gestazione per altri introduce una disciplina penale di dubbia legittimità, che va oltre i limiti consentiti dal diritto penale italiano e dai vincoli internazionali. Criminalizzare genitori che ricorrono a una pratica lecita all’estero non tutela la dignità umana, bensì genera incertezza, disparità di trattamento e potenziali violazioni dei diritti fondamentali.
Stante l’ampio fronte di ricorsi annunciati, è altamente probabile che la Corte Costituzionale fissi limiti alla portata extraterritoriale della norma o la dichiari parzialmente nulla. Nel frattempo, le famiglie coinvolte vivranno in un clima di forte preoccupazione giuridica, con conseguenze psicologiche e pratiche che gravano sul delicato equilibrio dei diritti del minore e del progetto genitoriale.
Solo un intervento legislativo correttivo – che rimetta al centro la tutela dei diritti costituzionali e garantisca pari trattamento per tutti i cittadini – potrà ristabilire il principio di certezza del diritto e il fondamentale valore della famiglia, riconosciuto dall’ordinamento italiano e dagli impegni internazionali dello Stato.